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Una rendita vitalizia

Un sostegno economico ai tuoi cari in caso di perdita della tua autosufficienza.

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Al primo evento di non autosufficienza sarà erogato un importo pari a 5 volte quello della rendita mensile.

L'offerta

È un contratto di assicurazione che opera in caso di perdita di autosufficienza a seguito di un grave infortunio o di una malattia, assicurando un supporto economico alla persona non più autosufficiente o a chi se ne prende cura.

Il capitale assicurato è impignorabile e insequestrabile, escluso dall'asse ereditario e dal reddito imponibile ai fini IRPEF, come previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, se vuoi conoscere altre coperture del Gruppo assicurativo per la tua salute e quella dei tuoi cari, per la protezione del tuo patrimonio o dei tuoi amici animali, visita l’offerta completa di Poste Vivere Protetti di Poste Assicura.

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I premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo la copertura del rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e nei limiti previsti dall’Art. 15 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) vigente alla data del versamento.
 
Nel plafond di detraibilità previsto dalla normativa fiscale, rientrano anche i premi versati dal contraente a fronte di altre assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro gli infortuni stipulate prima del 1 gennaio 2001.
 
Qualora soltanto una componente del premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
Conformemente a quanto prevede la legislazione fiscale vigente, ogni anno è possibile detrarre dalle tasse il premio versato nella misura del 19% fino ad un tetto massimo di 1.291,14 €.

La carenza è il periodo durante il quale la garanzia del contratto di assicurazione non è operante. 

La garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dal presente contratto è operante alle seguenti condizioni di carenza:

  • per infortunio: nessuna carenza, la garanzia è operante dalle ore 24:00 del giorno in cui il premio viene versato;
  • per malattia: lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da un anno dalla data di decorrenza del contratto;
  • per malattie nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: morbo di parkinson, morbo di alzheimer): lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta dopo 3 anni dalla data di decorrenza del contratto.

Qualora la non autosufficienza dell’assicurato avvenga entro il periodo di carenza, l’assicurato non ha diritto alle prestazioni previste all’art. 1. In questo caso, però, la compagnia restituisce al contraente tutti i premi versati.

E' un contratto di assicurazione di rendita vitalizia posticipata a premio annuo costante, per il caso di non autosufficienza permanente e totale, ovvero incapacità di svolgere almeno 3 dei 4 "atti elementari" della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi, nutrirsi, spostarsi.

E' previsto il pagamento di:

  • rendita mensile di importo costante e determinato in fase di sottoscrizione;
  • capitale forfettario erogato "una tantum".

Il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 13 delle condizioni di assicurazione (ad es. dolo del contraente e/o dell'assicurato), senza limiti territoriali.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'assicurato non può avere un’età assicurativa inferiore a 30 anni e superiore a 70 anni. Presupposto per la sottoscrizione del contratto è l'accertamento dello stato di salute dell’assicurando, ed è pertanto necessaria la compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute da parte dell'assicurando stesso. Nel caso in cui la dichiarazione di buono stato di salute non permetta la contestuale emissione del contratto, la copertura assicurativa è subordinata alla presentazione del rapporto di visita medica compilato e firmato a cura del medico curante l'assicurando. 

Che cos’è la prescrizione?

La prescrizione può essere definita come l’estinzione di un diritto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge.

Per i diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita il termine di prescrizione è di 10 anni (art. 2952 del Codice Civile).

Quanto tempo hai per chiedere la prestazione?

Il diritto alla prestazione assicurativa derivante dalle polizze vita si prescrive in 10 anni dalla data dell’evento:

  • decesso dell’assicurato;
  • scadenza del contratto.

Una volta decorso il termine di prescrizione le imprese di assicurazione sono obbligate a devolvere le somme non riscosse al Fondo istituito presso il Ministero delle Finanze (Fondo Rapporti Dormienti). Il termine di 10 anni si applica agli eventi accaduti dal 20 ottobre 2010 (legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigore il 19 dicembre 2012, che ha modificato il comma 2, dell'art. 2952 del codice civile in materia di prescrizione).

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