Le principali novità della Legge di Bilancio 2026

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La Legge di Bilancio 2026 introduce diverse novità in materia pensionistica, sia per la pensione pubblica sia per la previdenza complementare.

Le misure per chi è vicino alla pensione sono:

  • Proroga dell'APE Sociale
  • Esteso l'incentivo al posticipo del pensionamento per alcuni lavoratori dipendenti
  • Non prorogate Quota 103 e Opzione Donna per chi matura i requisiti nel 2026 

La Circolare INPS n. 19/2026 chiarisce che: Opzione Donna resta accessibile solo a chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2024. Quota 103 (pensione anticipata flessibile) resta accessibile solo a chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2025

Novità per i contributivi puri (contribuzione dal 1996)

Dal 2026 non è più possibile usare le rendite della previdenza complementare per raggiungere le soglie minime di accesso alla pensione anticipata contributiva o di vecchiaia. La previdenza integrativa resta fondamentale per il reddito futuro, ma non è più sommabile all'assegno pubblico per anticipare l'uscita.

Novità sulla previdenza complementare

Dal 2026:

  • Aumenta il limite di deducibilità fiscale dei versamenti
  • Nuove regole sull'adesione dei neoassunti del settore privato
  • Maggiore flessibilità nell'erogazione della prestazione

Dal 1° luglio 2026:

  • Adesione automatica per i neoassunti del settore privato (esclusi domestici)
  • Possibilità di rinuncia entro 60 giorni
  • Deducibilità fiscale innalzata a 5.300 € dal periodo d'imposta 2026
  • Nuove modalità di erogazione alternative alla rendita vitalizia: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili
  • Erogazione frazionata del montante, disponibile dal 31 ottobre 2026

Fonte: INPS, Circolare n. 19 del 25 febbraio 2026; Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026; Focus-Lavoro, “Previdenza Complementare 2026: la guida completa alle novità della Legge di Bilancio”; Elaborazione Excellence.

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Quota 103 e Opzione Donna non sono state prorogate per chi matura nuovi requisiti nel 2026.
Questo significa che le due misure restano accessibili solo per chi aveva maturato i requisiti previsti dalla normativa precedente entro le date di seguito indicate:

Misura Chi può ancora accedere
Opzione Donna Chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024
Quota 103 / pensione anticipata flessibile Chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025

Fonte: INPS, Circolare n. 19 del 25 febbraio 2026; Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026; Focus-Lavoro, “Previdenza Complementare 2026: la guida completa alle novità della Legge di Bilancio”; Elaborazione Excellence.

Sì. La Legge di Bilancio 2026 proroga l’APE Sociale fino al 31 dicembre 2026.

Si tratta di una prestazione dedicata a specifiche categorie di lavoratori che si trovano in condizioni particolari, come disoccupati, caregiver, invalidi civili e addetti ad attività usuranti e gravose, al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Per il 2026, la Circolare INPS conferma il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi e precisa che il beneficio non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Fonte: INPS, Circolare n. 19 del 25 febbraio 2026; Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026; Focus-Lavoro, “Previdenza Complementare 2026: la guida completa alle novità della Legge di Bilancio”; Elaborazione Excellence.

Dal 2026 non è possibile “sommare” la previdenza complementare all'importo dell'assegno pubblico per raggiungere le soglie minime di accesso. La Legge di Bilancio 2026 ha abrogato la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 che consentiva di computare una o più rendite di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia richiesto per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. La previdenza complementare resta quindi utile per integrare il reddito pensionistico futuro, aumentare il reddito disponibile una volta raggiunta la pensione, beneficiare delle agevolazioni fiscali, ma non può essere utilizzata per raggiungere le soglie di accesso alla pensione pubblica.

Fonte: INPS, Circolare n. 19 del 25 febbraio 2026; Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026; Focus-Lavoro, “Previdenza Complementare 2026: la guida completa alle novità della Legge di Bilancio”; Elaborazione Excellence.

Per i lavoratori dipendenti assunti per la prima volta nel settore privato dal 1° luglio 2026, esclusi i lavoratori domestici, che aderiscono automaticamente alla previdenza complementare prevista dagli accordi o dai contratti collettivi diventa ancora più importante prestare attenzione alle comunicazioni ricevute al momento dell’assunzione. Il datore di lavoro è tenuto a fornire un'informativa dettagliata al neoassunto in tema di previdenza complementare. Entro il termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può esprimere la volontà di rinunciare all'adesione automatica. L'attribuzione della facoltà di rinuncia conferma la scelta consapevole di aderire ad una forma pensionistica complementare, rinunciare o destinare il TFR secondo le opzioni disponibili.

Fonte: INPS, Circolare n. 19 del 25 febbraio 2026; Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026; Focus-Lavoro, “Previdenza Complementare 2026: la guida completa alle novità della Legge di Bilancio”; Elaborazione Excellence.

Sì. Dal periodo d’imposta 2026, il limite di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

Rientrano nel limite deducibile i contributi versati dal lavoratore, quelli eventualmente versati dal datore di lavoro e quelli versati per familiari fiscalmente a carico. Non rientra invece nel plafond il TFR ordinariamente destinato al fondo pensione.

Fonte: INPS, Circolare n. 19 del 25 febbraio 2026; Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026; Focus-Lavoro, “Previdenza Complementare 2026: la guida completa alle novità della Legge di Bilancio”; Elaborazione Excellence.

Dal 1° luglio 2026 saranno disponibili:

rendita a durata definita

prelievi liberamente determinabili

Dal 31 ottobre 2026 sarà disponibile anche l’erogazione frazionata del montante, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla documentazione informativa tempo per tempo vigente.

Fonte: INPS, Circolare n. 19 del 25 febbraio 2026; Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026; Focus-Lavoro, “Previdenza Complementare 2026: la guida completa alle novità della Legge di Bilancio”; Elaborazione Excellence.

  • Rischio di longevità: i prelievi sono determinati assumendo a riferimento una rendita teorica di durata pari alla vita attesa residua dell’aderente al momento della richiesta. Se l’aderente vive oltre tale durata, il montante potrebbe risultare esaurito e non saranno disponibili ulteriori erogazioni a valere su tale prestazione.
  • Rischio di investimento: l’importo massimo prelevabile può variare in funzione dell’andamento della gestione finanziaria del montante residuo e dei criteri di calcolo della rendita teorica utilizzata per determinare le rate maturate e non riscosse.
  • Rischio di concentrazione delle prestazioni: la possibilità di scegliere tempistica e importo dei prelievi, nei limiti dell’importo massimo prelevabile, può determinare una maggiore concentrazione delle somme percepite in alcuni periodi, con conseguente riduzione del montante residuo disponibile per gli anni successivi.
  • Rischio di longevità: i prelievi sono determinati assumendo a riferimento una rendita teorica di durata pari alla vita attesa residua dell’aderente al momento della richiesta. Se l’aderente vive oltre tale durata, il montante potrebbe risultare esaurito e non saranno disponibili ulteriori erogazioni a valere su tale prestazione. 

  • Rischio di investimento: l’importo massimo prelevabile può variare in funzione dell’andamento della gestione finanziaria del montante residuo e dei criteri di calcolo della rendita teorica utilizzata per determinare le rate maturate e non riscosse.

  • Rischio di concentrazione delle prestazioni: la possibilità di scegliere tempistica e importo dei prelievi, nei limiti dell’importo massimo prelevabile, può determinare una maggiore concentrazione delle somme percepite in alcuni periodi, con conseguente riduzione del montante residuo disponibile per gli anni successivi.
  • Rischio di longevità: i prelievi sono determinati assumendo a riferimento una rendita teorica di durata pari alla vita attesa residua dell’aderente al momento della richiesta. Se l’aderente vive oltre tale durata, il montante potrebbe risultare esaurito e non saranno disponibili ulteriori erogazioni a valere su tale prestazione.
  • Rischio di investimento: l’importo massimo prelevabile può variare in funzione dell’andamento della gestione finanziaria del montante residuo e dei criteri di calcolo della rendita teorica utilizzata per determinare le rate maturate e non riscosse.
  • Rischio di concentrazione delle prestazioni: la possibilità di scegliere tempistica e importo dei prelievi, nei limiti dell’importo massimo prelevabile, può determinare una maggiore concentrazione delle somme percepite in alcuni periodi, con conseguente riduzione del montante residuo disponibile per gli anni successivi.