Novità Legge di Bilancio 2026
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per la previdenza complementare
Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» (di seguito anche “Legge di Bilancio”). La normativa ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina della previdenza complementare che si applicano, ove compatibili, anche per il Piano Individuale Pensionistico “Postaprevidenza Valore”.
Le novità in materia di prestazioni pensionistiche sono state oggetto delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026, adottate in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge n. 199/2025.
Deducibilità dei contributi
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare è innalzato da euro 5.164,57 a euro 5.300.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, resta confermato il regime di maggior favore che consente, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, di dedurre contributi eccedenti il limite ordinario di euro 5.300 fino a un importo massimo annuo di euro 2.650. Il limite complessivo deducibile può quindi arrivare fino a euro 7.950 annui.
Nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche
A partire dal 1° luglio 2026[1], gli Aderenti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare possono, in alternativa alla rendita vitalizia, richiedere una delle seguenti nuove modalità di erogazione della prestazione pensionistica:
- Rendita a durata definita
La prestazione viene erogata per un periodo corrispondente alla vita attesa residua dell’Aderente, determinata sulla base della più recente tavola di mortalità ISTAT della popolazione residente. A ogni pagamento, l’importo della rata è calcolato dividendo il valore della posizione residua per il numero di rate ancora da corrispondere fino al termine della rendita. Per questo motivo l’importo delle rate può variare nel tempo, anche in funzione dell’andamento degli investimenti.
- Prelievi liberamente determinabili
L’Aderente può richiedere, nel tempo, prelievi di importo variabile entro il limite rappresentato dalla somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
Queste prestazioni possono essere richieste in alternativa alla rendita vitalizia e non sono combinabili tra loro. Una volta avviata l’erogazione, la scelta effettuata non può essere modificata. Le nuove prestazioni – rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili – non sono combinabili tra loro né con la rendita vitalizia.
Resta comunque possibile convertire in qualsiasi momento il capitale residuo in una rendita vitalizia immediata o, se prevista dal Piano Individuale Pensionistico, differita.
Le prestazioni sono erogate direttamente dal Piano Individuale Pensionistico e il capitale residuo continua a essere investito; di conseguenza, l’importo delle rate può variare nel tempo in base all’andamento della gestione.
La prestazione non può inoltre essere percepita contemporaneamente a un’eventuale RITA in corso. Con l’avvio della prestazione:
- non è più possibile richiedere trasferimenti, anticipazioni o RITA. Resta ferma la possibilità di cambiare comparto secondo le regole del Piano Individuale Pensionistico
- non è inoltre possibile proseguire la contribuzione sul rapporto previdenziale dal quale deriva la prestazione, salvo il caso in cui l’interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione di nuovo TFR, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
[1] L’erogazione frazionata del montante accumulato potrà essere richiesta a partire dal 31 ottobre 2026, secondo quanto previsto dalle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.
Regime fiscale delle nuove prestazioni
Alla rendita a durata definita e ai prelievi liberamente determinabili si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a un’aliquota minima del 9%.
Decesso dell’Aderente
In caso di decesso dell’Aderente durante la fase di erogazione di una delle nuove prestazioni, il capitale residuo viene corrisposto ai beneficiari da lui designati al momento della richiesta della prestazione. È possibile confermare i beneficiari già indicati durante la fase di accumulo oppure designarne di nuovi. La designazione dei beneficiari è necessaria per completare la richiesta e può essere modificata in qualsiasi momento successivo.
Restano ferme le disposizioni di legge e regolamentari applicabili tempo per tempo alla forma pensionistica complementare.