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Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015) Disposizioni importanti e modifiche ai benefici fiscali.

Descrizione

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, ha disposto delle importanti modifiche ai benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di polizze di assicurazione sulla vita (italiane ed estere), e ha previsto un incremento dell'imposizione fiscale dei fondi pensione.

 

Con riferimento alle polizze di assicurazione sulla vita, il comma 658 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 ha modificato il quinto comma dell'art. 34 del D.P.R. 601 del 1973, disponendo che, a partire dal 1 gennaio 2015, i proventi percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell'assicurato sonno esenti da IRPEF, e quindi da imposta sostitutiva, unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell'assicurato).

 

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge in commento, i capitali erogati da Poste Vita in caso di decesso dell'assicurato dovranno essere suddivisi nelle seguenti componenti economiche, che subiranno un diverso trattamento fiscale:

  • la componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione mediante applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile a investimenti in titoli di Stato o equiparati, che restano assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%
  • l'eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell'assicurato sarà esente da IRPEF.

 

Nel caso di polizze "temporanee caso morte", come ad esempio il prodotto Postapersona Affetti Protetti, l'intero capitale corrisposto ai beneficiari alla morte dell'assicurato resta interamente esente da tassazione IRPEF. Per tali polizze, infatti, l'intero capitale erogato da Poste Vita si riferisce alla copertura del rischio demografico.

 

La Legge di Stabilità 2015 tuttavia non modifica il regime civilistico e fiscale delle polizze vita ai fini successori. Pertanto, in caso di decesso dell'assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari continuano ad essere percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l'asse ereditario.

 

Per quanto riguarda invece i fondi pensione, i commi 621 e 622 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 dispongono, già a partire dal periodo di imposta 2014, un incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che si applica sul risultato netto maturato dal fondo pensione in ciascun anno, che passa dall'11,5% (aliquota introdotta dal cd. Decreto Renzi, ovvero dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2104, n. 89) all'attuale aliquota del 20%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile ad investimenti effettuati in titoli di Stato o equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%.

In attuazione alla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e alla Legge 23 giugno 2014 n. 89 sono stati modificati tramite gli addenda i fascicoli informativi dei seguenti prodotti:
 

  • Postafuturo Fedeltà New
  • Postapresente Cedola
  • Postafuturo Certo 2011
  • Postafuturo MultiUtile
  • Postafuturo Da Grande

 

Per il prodotto Postamultiramo Armonia Poste Vita S.p.A. ha predisposto l'aggiornamento del Fascicolo Informativo.

Per il Prodotto Postaprevidenza Valore è stato aggiornato il Documento sul Regime Fiscale e redatto il Supplemento di aggiornamento Nota Informativa.

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